Art. 13
In vigore dal 29 nov 1906
I professori possono essere ordinari, straordinari od incaricati.
I professori ordinari e gli straordinari sono scelti in seguito a pubblico concorso bandito dal ministro.
I professori ordinari sono nominati con decreto Reale, gli straordinari con decreto Ministeriale per la durata di un anno. Dopo due conferme e tre anni di non interrotto servizio, acquistano la stabilità che viene riconosciuta con decreto Reale.
Essi potranno essere promossi titolari dopo un giudizio di promovibilità, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento.
I professori incaricati e gli assistenti sono nominati anno per anno con decreto del ministro su proposta del Consiglio direttivo.
Il personale amministrativo è pure nominato dal ministro su proposta del Consiglio direttivo.
Della Commissione giudicatrice dei concorsi farà sempre parte un rappresentante del Consiglio direttivo.
Il personale di servizio è nominato dal Consiglio direttivo con l'approvazione del ministro.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1906-10-01;392#art-13