Art. 8

In vigore dal 29 nov 1906
Il Governo della scuola è affidato ad un Consiglio direttivo composto di un delegato del Ministero di agricoltura, industria e commercio, di un delegato del comune di Torino, di uno della provincia di Torino, di un delegato di ciascuno degli altri enti che concorreranno al mantenimento della scuola con un contributo annuo fisso di L 3000, del rettore della R. università di Torino, del direttore della scuola e di un professore eletto dal Consiglio accademico. I membri elettivi del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Il presidente è nominato con decreto ministeriale fra i componenti del Consiglio, il quale elegge nel proprio seno il vicepresidente ed il segretario.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1906-10-01;392#art-8

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