Art. 6
In vigore dal 29 nov 1906
Agli alunni che avranno regolarmente compiuto il corso della scuola, superandone gli esami relativi, saranno rilasciati diplomi di laurea, in conformità dei R. decreti 26 novembre 1903, n. 476, 10 gennaio 1905, n. 19 e 15 luglio 1906, n. 391.
Agli uditori sarà rilasciato un certificato di frequenza ai corsi seguiti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1906-10-01;392#art-6