Art. 5

In vigore dal 29 nov 1906
Saranno ammessi come alunni della scuola, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento: a) i licenziati dagli Istituti tecnici, dai licei, dalle R. scuole medie di commercio dipendenti dal Ministero di agricoltura, industria e commercio; b) i licenziati da pubbliche scuole medie di commercio estere. i cui programmi, a giudizio del Consiglio accademico, sieno riconosciuti equivalenti a quelli delle scuole italiane di cui sopra. Potranno essere ammessi uditori a corsi speciali con le condizioni che saranno stabilite dal regolamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1906-10-01;392#art-5

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Art. 5 Che istituisce in Torino una R. scuola superiore di studi applicati al commercio. — Testo vigente | Portale Normativo