Art. 5
In vigore dal 29 nov 1906
Saranno ammessi come alunni della scuola, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento:
a) i licenziati dagli Istituti tecnici, dai licei, dalle R. scuole medie di commercio dipendenti dal Ministero di agricoltura, industria e commercio;
b) i licenziati da pubbliche scuole medie di commercio estere.
i cui programmi, a giudizio del Consiglio accademico, sieno riconosciuti equivalenti a quelli delle scuole italiane di cui sopra.
Potranno essere ammessi uditori a corsi speciali con le condizioni che saranno stabilite dal regolamento.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1906-10-01;392#art-5