Art. 3

In vigore dal 29 nov 1906
Al mantenimento della scuola concorrono: il Ministero di agricoltura, industria e commercio con un contributo annuo di L. 8000, salvo ulteriori stanziamenti nei futuri bilanci; il Comune di Torino con annue lire 10,000; la provincia di Torino con annuo L. 7,500. Saranno pure destinati al mantenimento della scuola i proventi delle tasse scolastiche e gli assegni che fossero in seguito concessi dagli enti suddetti o da altri ed i cespiti derivanti da lasciti, donazioni ed offerte di privati, che la scuola fosse autorizzata ad accettare a termini delle disposizioni vigenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1906-10-01;392#art-3

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