Art. 9

In vigore dal 29 nov 1906
Il Consiglio direttivo ha le seguenti attribuzioni: a) provvede al regolare andamento amministrativo della scuola; b) delibera il bilancio preventivo della scuola e lo trasmette al Ministero di agricoltura, industria e commercio per la sua approvazione almeno un mese prima che entri in esercizio; c) delibera il conto consuntivo, che verrà trasmesso per l'approvazione al Ministero predetto, insieme ai documenti giustificativi non più tardi di tre mesi dopo la chiusura dell'esercizio finanziario; d) ordina le spese entro i limiti del bilancio approvato dal Ministero - Senza preventiva autorizzazione ministeriale non potranno variarsi gli stanziamenti del bilancio preventivo approvato; e) fa al Ministero le proposte opportune per il miglioramento e l'incremento della scuola; f) dà parere al Ministero su tutti i provvedimenti riguardanti le disposizioni regolamentari, i programmi, il ruolo del personale; g) propone al Ministero l'istituzione di nuovi insegnamenti, sentito il Consiglio accademico; h) vigila sulla buona conservazione del materiale scientifico e non scientifico della scuola, curando che gli inventari sieno regolarmente tenuti; i) presenta alla fine di ogni anno scolastico a tutti gli enti che contribuiscono al mantenimento della scuola, una particolareggiata relazione sull'andamento della scuola stessa; k) promuove da pubbliche Amministrazioni, da sodalizi o da privati la concessione di sussidi e di materiale didattico a favore della scuola, come pure la fondazione di borse di studio e di perfezionamento; l) adempie a tutte le altre funzioni previste dal presente decreto ed a quelle altre cui fosse chiamato dal ministro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1906-10-01;392#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo