Art. 9
In vigore dal 29 nov 1906
Il Consiglio direttivo ha le seguenti attribuzioni:
a) provvede al regolare andamento amministrativo della scuola;
b) delibera il bilancio preventivo della scuola e lo trasmette al Ministero di agricoltura, industria e commercio per la sua approvazione almeno un mese prima che entri in esercizio;
c) delibera il conto consuntivo, che verrà trasmesso per l'approvazione al Ministero predetto, insieme ai documenti giustificativi non più tardi di tre mesi dopo la chiusura dell'esercizio finanziario;
d) ordina le spese entro i limiti del bilancio approvato dal Ministero - Senza preventiva autorizzazione ministeriale non potranno variarsi gli stanziamenti del bilancio preventivo approvato;
e) fa al Ministero le proposte opportune per il miglioramento e l'incremento della scuola;
f) dà parere al Ministero su tutti i provvedimenti riguardanti le disposizioni regolamentari, i programmi, il ruolo del personale;
g) propone al Ministero l'istituzione di nuovi insegnamenti, sentito il Consiglio accademico;
h) vigila sulla buona conservazione del materiale scientifico e non scientifico della scuola, curando che gli inventari sieno regolarmente tenuti;
i) presenta alla fine di ogni anno scolastico a tutti gli enti che contribuiscono al mantenimento della scuola, una particolareggiata relazione sull'andamento della scuola stessa;
k) promuove da pubbliche Amministrazioni, da sodalizi o da privati la concessione di sussidi e di materiale didattico a favore della scuola, come pure la fondazione di borse di studio e di perfezionamento;
l) adempie a tutte le altre funzioni previste dal presente decreto ed a quelle altre cui fosse chiamato dal ministro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1906-10-01;392#art-9