Art. 11
In vigore dal 29 nov 1906
La direzione didattica e disciplinare della scuola spetta al direttore di essa, coadiuvato dal Consiglio accademico.
I provvedimenti emanati da esso e dal Consiglio accademico saranno comunicati immediatamente dal direttore al Ministero ed al Consiglio direttivo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1906-10-01;392#art-11