Art. 11

In vigore dal 29 nov 1906
La direzione didattica e disciplinare della scuola spetta al direttore di essa, coadiuvato dal Consiglio accademico. I provvedimenti emanati da esso e dal Consiglio accademico saranno comunicati immediatamente dal direttore al Ministero ed al Consiglio direttivo.
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Art. 11 Che istituisce in Torino una R. scuola superiore di studi applicati al commercio. — Testo vigente | Portale Normativo