Art. 15
In vigore dal 29 nov 1906
Il direttore coadiuva il presidente nell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e nell'amministrazione della scuola; provvede d'accordo col Consiglio accademico all'andamento didattico e disciplinare di essa ed alla osservanza dei regolamenti; propone i provvedimenti che reputa utili e provvede alla supplenza dei professori in caso di breve assenza.
Nei casi di assenze prolungato riferisco al Ministero per gli opportuni provvedimenti e ne informa il Consiglio direttivo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1906-10-01;392#art-15