Art. 10

In vigore dal 29 nov 1906
Il Consiglio direttivo si aduna almeno una volta al mese durante il periodo in cui la scuola è aperta. Si aduna inoltre, in seguito a convocazione del presidente tutte le volte che il bisogno lo richieda o dietro domanda di almeno due componenti. Le adunanze sono valide quando v'intervenga almeno la metà più uno dei concorrenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente. Decadono dal loro ufficio quei componenti del Consiglio, che, senza giustificati motivi, non intervengono alle adunanze di esso per tre mesi consecutivi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1906-10-01;392#art-10

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