Art. 22

In vigore dal 29 nov 1906
Il presente statuto potrà essere modificato con decreto Reale su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il parere del Consiglio direttivo dalla scuola. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Racconigi, addì 1° ottobre 1906. VITTORIO EMANUELE. F. COCCO-ORTU. Visto, Il guardasigilli: GALLO.
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