Art. 22
22 / 22In vigore dal 29 nov 1906
Il presente statuto potrà essere modificato con decreto Reale su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il parere del Consiglio direttivo dalla scuola.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Racconigi, addì 1° ottobre 1906.
VITTORIO EMANUELE.
F. COCCO-ORTU.
Visto, Il guardasigilli: GALLO.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1906-10-01;392#art-22