REGIO DECRETO·n. CCCXC·26 agosto 1906
Che istituisce in Firenze una R. scuola media di studi applicati al commercio.
Vigente dal 13 novembre 1906 23 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 1VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Visto il R
Art. 2Alle spese di mantenimento annuo della scuola concorrono: Il Ministero di agricoltura, ind
Art. 3Il corso della scuola si compie in 4 anni e comprende gli insegnamenti seguenti: 1. Lingua
Art. 4La scuola è maschile e diurna, l'anno scolastico comincia col 15 ottobre e termina alla fi
Art. 5Per l'ammissione al primo anno della scuola è tassativamente richiesta la licenza dai ginn
Art. 6L'amministrazione della scuola è affidata ad una Giunta di vigilanza composta di un delega
Art. 7Il presidente della Giunta di vigilanza sarà nominato dal Ministero di agricoltura, indust
Art. 8La Giunta di vigilanza si aduna almeno una volta al mese durante il periodo in cui è apert
Art. 9La Giunta di vigilanza ha le seguenti attribuzioni: a) provvede al regolare andamento ammi
Art. 10La direzione didattica e disciplinare della scuola spetta al direttore di essa, che per qu
Art. 11Il numero degli insegnanti e del personale tutto della scuola, come pure i loro stipendi,
Art. 12Il direttore e gli insegnanti saranno scelti in seguito a pubblico concorso aperto dal Min
Art. 13È ammesso il passaggio del personale direttivo ed insegnante da una scuola ad un'altra, qu
Art. 14Al personale della scuola con nomina stabile sono applicabili, per quanto riguarda il coll
Art. 15Il direttore coadiuva il presidente nell'esecuzione delle deliberazioni della Giunta di vi