Art. 22
In vigore dal 28 nov 1906
In deroga alle norme stabilite dall' è in facoltà del Ministero di agricoltura, industria e commercio di confermare nella R. scuola media di studi applicati al commercio di Firenze, che viene col presente decreto istituita, il personale dirigente, insegnante ed amministrativo dell'attuale scuola di commercio «Leon Battista Alberti» di Firenze e ciò in conformità delle proposte che verranno fatte dalla Giunta di vigilanza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1906-08-26;390#art-22