Art. 23
In vigore dal 28 nov 1906
I giovani, che all'apertura della nuova R. scuola media di studi applicati al commercio, si trovano già regolarmente inscritti nelle classi 4ª e 5ª della scuola di commercio «Leon Battista Alberti» di Firenze, a cui la R. scuola media viene a sostituirsi, avranno diritto di inscriversi rispettivamente nel 1º e 2° anno di corso della nuova scuola e quelli che presenteranno il certificato di licenza dalla 5ª classe della scuola «Leon Battista Alberti» potranno inscriversi nel 3° anno di corso della predetta nuova scuola media.
La presente disposizione vale per le iscrizioni pel solo anno scolastico 1906-907.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 26 agosto 1906.
VITTORIO EMANUELE.
F. COCCO-ORTU.
Visto, Il guardasigilli: GALLO.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1906-08-26;390#art-23