Art. 19
In vigore dal 28 nov 1906
Con un regolamento da approvarsi dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, sentita la Giunta di vigilanza, saranno stabilite le norme e le modalità per le iscrizioni degli alunni, per le tasse scolastiche, per gli esami di promozione e di licenza; gli obblighi degli alunni e del personale della scuola; le punizioni disciplinari; e tutte le altre disposizioni per assicurare il regolare funzionamento della scuola.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1906-08-26;390#art-19