Art. 15
In vigore dal 28 nov 1906
Il direttore coadiuva il presidente nell'esecuzione delle deliberazioni della Giunta di vigilanza o nell'amministrazione della scuola e invigila, sotto la sua responsabilità, che siano tenuti regolarmente i registri contabili in conformità delle disposizioni del regolamento. Provvede all'andamento didattico e disciplinare di essa e dei laboratori, all'osservanza dei regolamenti; propone i provvedimenti che reputa utili e provvede alla supplenza degli insegnanti in caso di breve assenza. Nei casi di assenze prolungate ne informa il Ministero per gli opportuni provvedimenti.
Su proposta del direttore, appoggiata dalla Giunta di vigilanza, il Ministero potrà conferire ad uno degli insegnanti la qualifica di vice direttore che surroghi il direttore in caso di assenza o impedimento.
Il direttore riferisce al Ministero, periodicamente, su tutto quanto concerne l'andamento didattico e disciplinare della scuola ed inoltre alla Giunta di vigilanza, ad ogni adunanze di essa, sull'andamento della scuola e sui provvedimenti adottati.
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