Art. 17

In vigore dal 28 nov 1906
Il servizio di Cassa della scuola sarà fatto da un solido Istituto di credito locale, all'uopo designato dalla Giunta di vigilanza. A questo Istituto saranno direttamente versati dagli enti i contributi annui e gli assegni eventuali a favore della scuola. Saranno pure versati all'Istituto predetto i proventi delle tasse scolastiche.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1906-08-26;390#art-17

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