Art. 20
In vigore dal 28 nov 1906
Nel caso di scioglimento della scuola si provvederà alla destinazione di quanto appartiene alla scuola soppressa a vantaggio di altro istituto scolastico d'indole affine, previo accordo fra i vari enti contribuenti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1906-08-26;390#art-20