Art. 20

Art. 20

20 / 23
In vigore dal 28 nov 1906
Nel caso di scioglimento della scuola si provvederà alla destinazione di quanto appartiene alla scuola soppressa a vantaggio di altro istituto scolastico d'indole affine, previo accordo fra i vari enti contribuenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1906-08-26;390#art-20