Art. 12
In vigore dal 28 nov 1906
Il direttore e gli insegnanti saranno scelti in seguito a pubblico concorso aperto dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio.
Il direttore potrà però essere scelto dal ministro fra il personale insegnante.
Delle Commissioni giudicatrici dei concorsi farà parte un rappresentante della Giunta di vigilanza.
Il direttore, come pure gli insegnanti scelti in seguito a concorso, saranno nominati reggenti, in via di esperimento, per due anni; i medesimi saranno promossi a titolari se nel detto periodo di tempo avranno fatto buona prova.
Per le vacanze che si verificassero in corso di anno scolastico, il Ministero provvederà alla sostituzione con incarichi temporanei.
Per gli insegnamenti determinati dalla tabella, come aventi carattere speciale o complementare, il Ministero potrà derogare alla regola del concorso e provvedere con incarichi annuali da affidarsi a persone che abbiano i titoli legali di abilitazione ad insegnare la relativa materia in scuole di egual grado e che abbiano inoltre data buona prova nel loro insegnamento.
Il personale amministrativo sarà pure nominato dal ministro predetto, sopra proposta della Giunta di vigilanza.
La nomina dei reggenti, degli incaricati e del personale amministrativo sarà fatta con decreto Ministeriale; la promozione del direttore e dei professori a titolari con decreto Reale.
Il personale di servizio sarà nominato dalla Giunta di vigilanza, con l'approvazione del Ministero.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1906-08-26;390#art-12