Art. 7

In vigore dal 28 nov 1906
Il presidente della Giunta di vigilanza sarà nominato dal Ministero di agricoltura, industria e commercio o scelto fra i componenti della Giunta stessa, la quale elegge nel proprio seno un segretario. Il presidente rappresenta la scuola e provvede alla esecuzione delle deliberazioni della Giunta di vigilanza. Egli riferisce al Ministero almeno ogni trimestre sull'andamento generale della scuola e sulle deliberazioni della Giunta. Questo dovranno essere trascritte in apposito registro, insieme ai processi verbali di ogni adunanza della Giunta.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1906-08-26;390#art-7

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