Art. 2
In vigore dal 28 nov 1906
Alle spese di mantenimento annuo della scuola concorrono:
Il Ministero di agricoltura, industria e commercio con L. 5000.
La provincia di Firenze, L. 4000.
Il comune di Firenze, L. 14,283.
La Camera di commercio ed arti, L. 5000.
Sono pure destinati al mantenimento della scuola i proventi delle tasse scolastiche ed altri diversi, come pure i maggiori assegni che fossero annualmente concessi dagli enti suddetti o da altri.
Il comune di Firenze fornisce gratuitamente i locali in cui ha sede la scuola, provvede nello stesso modo alla loro manutenzione e concorre con due custodi a suo carico al servizio della scuola.
I contributi di cui sopra continueranno ad essere pagati proporzionalmente dai singoli enti in caso di scioglimento della scuola nella misura che sarà necessaria per adempire agli obblighi derivanti dalla scuola disciolta, fino a tanto che tali obblighi ed impegni non siano stati soddisfatti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1906-08-26;390#art-2