Art. 5

In vigore dal 28 nov 1906
Per l'ammissione al primo anno della scuola è tassativamente richiesta la licenza dai ginnasi o dalle scuole tecniche, Regi o pareggiati, di qualunque tipo o da una scuola inferiore di commercio dipendente dal Ministero di agricoltura, industria e commercio che abbia non meno di tre anni di corso. Potranno pure essere inscritti al primo anno quei giovani che presentino il certificato di licenza dalle scuole italiane all'estero di grado corrispondente a quelle sopraindicate ed i licenziati da scuole estere che, a giudizio del Collegio dei professori, siano ritenute equivalenti a quelle italiane di cui sopra. Ai corsi successivi sono inscritti solo gli allievi i quali abbiano superato l'esame di promozione nella scuola ovvero in altra scuola media commerciale dipendente dal Ministero di agricoltura, industria e commercio. L'alunno che per due anni consecutivi è riprovato negli esami di promozione alla classe superiore non potrà più frequentare la scuola. Non sono ammessi uditori, nè dispense da esami. Agli allievi che abbiano superato, dopo il quarto anno, l'esame di licenza è rilasciato dal Ministero di agricoltura, industria e commercio il diploma che conferisce il titolo di «perito commerciale». Tale diploma attesta della idoneità all'esercizio del commercio ed abilita alle professioni ed agli uffici pubblici ad esso attinenti: è titolo di ammissione senza esami ai corsi delle RR. scuole superiori di commercio del Regno ed agli esami di concorso agli assegni ed alle Borse di pratica commerciale all'estero, nonché al posto di delegato commerciale all'estero di seconda classe, ed è parificato per tutti gli effetti di legge ai diplomi di licenza da scuole di egual grado.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1906-08-26;390#art-5

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