Art. 11
In vigore dal 28 nov 1906
Il numero degli insegnanti e del personale tutto della scuola, come pure i loro stipendi, saranno determinati da una pianta organica approvata dal ministro d'agricoltura, industria e commercio, sentito il parere della Giunta di vigilanza.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1906-08-26;390#art-11