REGIO DECRETO·n. CCCIV·12 settembre 1901
Che istituisce in Vittorio una scuola di arti e mestieri.
Vigente dal 25 ottobre 1901 24 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 1VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Viste le d
Art. 2Alla scuola sono annessi dei laboratori per le esercitazioni pratiche e gli esercizi manua
Art. 3Al mantenimento della scuola concorrono: il Ministero di agricoltura, industria e commerci
Art. 4La scuola fornisce gli insegnamenti seguenti: Elementi di aritmetica e di geometria; lingu
Art. 5Il corso della scuola dura tre anni, dopo i quali l'alunno idoneo avrà l'attestato di lice
Art. 6L'anno scolastico ha la durata di dieci mesi; ha principio il 15 settembre e si chiude il
Art. 7Per essere ammesso alla scuola il candidato deve aver compiuto il decimo anno d'età e otte
Art. 8La scuola è gratuita per tutti gli alunni.
Art. 9Potrà essere istituito, con l'approvazione del Ministero, un corso di perfezionamento dell
Art. 10Il governo della scuola è affidato ad un consiglio direttivo, composto di cinque membri, d
Art. 11Il consiglio direttivo nomina nel suo seno il presidente.
Art. 12I membri del consiglio direttivo durano in carica tre anni, e sono rieleggibili.
Art. 13Il consiglio direttivo ha le seguenti attribuzioni: Provvede al regolare andamento della s
Art. 14Il presidente convoca il consiglio direttivo almeno una volta al mese, ed inoltre quando s
Art. 15Il consiglio direttivo delega per turno uno dei suoi componenti perché vigili sull'andamen