Art. 20
In vigore dal 9 nov 1901
Il direttore della scuola vigila assiduamente sull'andamento dei corsi e dei laboratori ed inter viene frequentemente alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche per accertarsi delle condizioni dell'insegnamento e dello svolgimento dei programmi.
Pronuncia in via d'urgenza, e d'accordo coi professori le pene disciplinari per gli alunni, dandone notizia al consiglio direttivo.
Nell'assenza degli insegnanti provvede alla loro temporanea supplenza, dandone avviso al consiglio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1901-09-12;304#art-20