Art. 16
In vigore dal 9 nov 1901
I membri del consiglio, che senza giustificati motivi non intervenissero alle adunanze per tre mesi consecutivi, sono considerati dimissionari, ed il consiglio dovrà promuoverne la surrogazione, restando i nuovi eletti in carica per quel tempo durante il quale vi sarebbero rimasti i dimissionari.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1901-09-12;304#art-16