Art. 17

In vigore dal 9 nov 1901
La nomina degli insegnanti e la scelta dei capi dei laboratori sono fatte dal Ministero di agricoltura, industria e commercio in seguito a concorso pubblico, ovvero sopra proposta del consiglio direttivo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1901-09-12;304#art-17

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