Art. 17
In vigore dal 9 nov 1901
La nomina degli insegnanti e la scelta dei capi dei laboratori sono fatte dal Ministero di agricoltura, industria e commercio in seguito a concorso pubblico, ovvero sopra proposta del consiglio direttivo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1901-09-12;304#art-17