Art. 19
In vigore dal 9 nov 1901
Il direttore della scuola esegue le deliberazioni del consiglio direttivo e provvede alla osservanza dei regolamenti; tiene l'inventario del materiale scolastico e di quello dei laboratori, ed è responsabile della conservazione di esso.
Egli, a sua volta, tiene responsabili i singoli insegnanti ed i capi dei laboratori, ai quali verrà da lui fatta consegna del materiale rispettivo.
Tiene il registro delle iscrizioni degli alunni ed il registro degli esami d'ammissione e di promozione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1901-09-12;304#art-19