Art. 18
In vigore dal 9 nov 1901
Il personale addetto alla scuola è stabilito dalla pianta organica, che sarà approvata dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.
Il Ministero stesso ha facoltà di modificare la pianta organica e gli stipendi secondo le necessità della scuola, sentito il consiglio direttivo.
Spetta inoltre al Ministero di approvare il regolamento interno, i programmi d'insegnamento, gli orari, e le loro conseguenti modificazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1901-09-12;304#art-18