Art. 18

In vigore dal 9 nov 1901
Il personale addetto alla scuola è stabilito dalla pianta organica, che sarà approvata dal Ministero di agricoltura, industria e commercio. Il Ministero stesso ha facoltà di modificare la pianta organica e gli stipendi secondo le necessità della scuola, sentito il consiglio direttivo. Spetta inoltre al Ministero di approvare il regolamento interno, i programmi d'insegnamento, gli orari, e le loro conseguenti modificazioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1901-09-12;304#art-18

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo