Art. 14
In vigore dal 9 nov 1901
Il presidente convoca il consiglio direttivo almeno una volta al mese, ed inoltre quando sianvi affari urgenti da trattare.
Per la validità delle deliberazioni occorre la metà più uno dei componenti del consiglio.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità è preponderante il voto del presidente.
Nell'assenza del presidente le adunanze sono presiedute dal consigliere più anziano.
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