Art. 13

In vigore dal 9 nov 1901
Il consiglio direttivo ha le seguenti attribuzioni: Provvede al regolare andamento della scuola; ordina le spese e vigila che non siano superati gli stanziamenti di ogni capitolo del bilancio preventivo; provvede alla nomina del personale inferiore; propone all'approvazione del Ministero i programmi d'insegnamento e gli orari; determina il tempo e le modalità degli esami e delle premiazioni; adotta i provvedimenti disciplinari occorrenti, sentito il direttore; compila ogni anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente ed il preventivo dell'anno seguente, e li trasmette al Ministero per l'approvazione insieme ai documenti giustificativi; invia al Ministero alla fine di ogni anno scolastico una particolareggiata relazione sull'andamento della scuola e dei laboratori.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1901-09-12;304#art-13

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