Art. 10
In vigore dal 9 nov 1901
Il governo della scuola è affidato ad un consiglio direttivo, composto di cinque membri, dei quali due nominati dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, due dal consiglio comunale ed uno dalla società operaia di Vittorio.
Agli enti morali che venissero successivamente in aiuto alla scuola con sovvenzioni non inferiori a lire mille annue, ed impegnative per almeno cinque anni, sarà data facoltà di farsi rappresentare nel consiglio: il diritto di rappresentanza cesserà col cessare della sovvenzione.
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