Art. 21

In vigore dal 9 nov 1901
Alla fine dell'anno scolastico il direttore della scuola prepara, per l'approvazione del consiglio direttivo, una particolareggiata relazione sull'andamento della scuola e dei laboratori.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1901-09-12;304#art-21

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