Art. 24
In vigore dal 9 nov 1901
Il Ministero sospende temporaneamente o definitivamente; il sussidio quando non siano osservate le disposizioni dello statuto o del regolamento o le ispezioni mostrassero che i risultati della scuola non sono soddisfacenti.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Racconigi, addì 12 settembre 1901.
VITTORIO EMANUELE
Registrato alla Corte dei conti addì 21 ottobre 1901.
Reg. 231. Atti del Governo a f. 84. Beretta.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.
G. Baccelli.
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