Art. 24

In vigore dal 9 nov 1901
Il Ministero sospende temporaneamente o definitivamente; il sussidio quando non siano osservate le disposizioni dello statuto o del regolamento o le ispezioni mostrassero che i risultati della scuola non sono soddisfacenti. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Racconigi, addì 12 settembre 1901. VITTORIO EMANUELE Registrato alla Corte dei conti addì 21 ottobre 1901. Reg. 231. Atti del Governo a f. 84. Beretta. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU. G. Baccelli.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1901-09-12;304#art-24

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