Art. 3
In vigore dal 9 nov 1901
Al mantenimento della scuola concorrono: il Ministero di agricoltura, industria e commercio con annue lire 2,000; il comune di Vittorio con annue lire 2,000; la società operaia con annue lire.
1,000.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1901-09-12;304#art-3