Art. 3

In vigore dal 9 nov 1901
Al mantenimento della scuola concorrono: il Ministero di agricoltura, industria e commercio con annue lire 2,000; il comune di Vittorio con annue lire 2,000; la società operaia con annue lire. 1,000.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1901-09-12;304#art-3

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