REGIO DECRETO·n. 4379·3 marzo 1887
Col quale viene istituita in Mantova una Scuola serale e domenicale di arte applicata all'industria
Vigente dal 19 marzo 1887 17 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 1UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Viste le deliberazioni
Art. 2La spesa di mantenimento è stabilita in annue lire 4000. Essa è sostenuta per lire 1500 da
Art. 3Sono ammessi alla Scuola allievi di età non inferiore ai 12 anni compiuti. Per l'ammission
Art. 4La Scuola fornisce gl'insegnamenti seguenti: a) Disegno geometrico a mano libera; b) Diseg
Art. 5Il corso si compie in un triennio. L'anno scolastico comincia il 15 settembre e finisce il
Art. 6La Giunta municipale ha l'alta sorveglianza della Scuola; la Direzione e l'Amministrazione
Art. 7La Giunta municipale, sopra proposta del Consiglio direttivo, approva il regolamento inter
Art. 8Spetta al Consiglio direttivo: a) Formulare il regolamento interno della Scuola e sottopor
Art. 9Al direttore incombe di far eseguire le deliberazioni del Consiglio direttivo, di sorvegli
Art. 10Gl'insegnanti esercitano gli uffici rispettivamente loro assegnati sotto la immediata vigi
Art. 11Una volta al mese i professori devono adunarsi sotto la presidenza del direttore, per inte
Art. 12Al termine dell'anno scolastico hanno luogo gli esami di promozione e di licenza nelle for
Art. 13La Commissione esaminatrice si compone di un membro del Consiglio direttivo, del direttore
Art. 14Superato felicemente l'esame finale, l'allievo ha diritto ad un attestato nel quale sia di
Art. 15Alla fine di ciascun anno scolastico, il Consiglio direttivo, sulla proposta del direttore