Art. 4
In vigore dal 3 apr 1887
La Scuola fornisce gl'insegnamenti seguenti:
a) Disegno geometrico a mano libera;
b) Disegno geometrico colla riga e col compasso;
c) Disegno ornamentale;
d) Elementi di disegno architettonico;
e) Elementi di disegno di macchine;
f) Pittura di decorazione;
g) Modellazione;
h) Regole pratiche per la misurazione delle superficie e dei volumi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-03-03;4379#art-4