Art. 8

In vigore dal 3 apr 1887
Spetta al Consiglio direttivo: a) Formulare il regolamento interno della Scuola e sottoporlo all'approvazione della Giunta municipale; b) compilare il bilancio annuale preventivo della Scuola da trasmettersi al Ministero per cura della Giunta stessa; c) Proporre all'approvazione della Giunta la determinazione del numero degli insegnanti, la nomina anche senza concorso, e, quando ne è il caso, la revoca o sospensione degl'insegnanti medesimi e la designazione del direttore; d) Deliberare al principio di ogni anno, i programmi degli insegnamenti e gli orari. A questi lavori del Consiglio parteciperà, con voto consultivo, ogni insegnante per la parte che lo riguarda; e) Redigere e presentare al municipio, il quale a sua volta ne farà tener copia al Ministero, nei primi due mesi dopo la chiusura dell'anno scolastico, una completa relazione sull'andamento della Scuola, accompagnata dai programmi, dagli orari e dal bilancio consuntivo. In essa saranno proposti tutti quei miglioramenti che l'esperienza suggerisca, non che l'acquisto di materiale scientifico e di quant'altro può occorrere nei limiti delle somme stabilite in bilancio; f) Stabilire i tempi e le modalità degli esami di ammissione e finali.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-03-03;4379#art-8

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