Art. 10

In vigore dal 3 apr 1887
Gl'insegnanti esercitano gli uffici rispettivamente loro assegnati sotto la immediata vigilanza del direttore. Ognuno di essi dovrà assegnare mensilmente agli allievi, in ragione del maggiore o minor profitto da essi ritratto, una nota di merito, che sarà scritta in apposito registro presso la direzione e della quale sarà tenuto conto negli esami.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-03-03;4379#art-10

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