Art. 15
In vigore dal 3 apr 1887
Alla fine di ciascun anno scolastico, il Consiglio direttivo, sulla proposta del direttore, assegna premii in libretti di Cassa di risparmio od in oggetti utili per l'esercizio professionale ai migliori allievi di ciascun anno di corso. Potranno anche accordarsi menzioni onorevoli.
Alla distribuzione dei premii saranno invitate le autorità locali.
Avrà luogo in tale occasione l'esposizione dei lavori eseguiti dagli allievi durante l'anno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-03-03;4379#art-15