Art. 17

In vigore dal 3 apr 1887
Al concorso dello Stato nelle spese di mantenimento della Scuola sarà provveduto coi fondi all'uopo stanziati nel capitolo 36 del bilancio del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio per l'esercizio corrente e con quelli che saranno iscritti nei capitoli corrispondenti dei bilanci successivi. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 3 marzo 1887. UMBERTO. Grimaldi. Visto, Il Guardasigilli: Tajani.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-03-03;4379#art-17

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