Art. 17
In vigore dal 3 apr 1887
Al concorso dello Stato nelle spese di mantenimento della Scuola sarà provveduto coi fondi all'uopo stanziati nel capitolo 36 del bilancio del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio per l'esercizio corrente e con quelli che saranno iscritti nei capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 marzo 1887.
UMBERTO.
Grimaldi.
Visto, Il Guardasigilli: Tajani.
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