Art. 14
In vigore dal 3 apr 1887
Superato felicemente l'esame finale, l'allievo ha diritto ad un attestato nel quale sia dichiarato aver egli frequentato con profitto, con molto profitto, ovvero con eminente profitto i corsi della Scuola applicata all'industria.
La nota con profitto, corrisponde ai punti 6 e 7; con molto profitto ai punti 8 e 9, e con eminente profitto ai punti 10.
Sarà inoltre indicato nell'attestato il numero dei punti ottenuti, in relazione alla totalità dei punti disponibili.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-03-03;4379#art-14