Art. 13
In vigore dal 3 apr 1887
La Commissione esaminatrice si compone di un membro del Consiglio direttivo, del direttore e dell'insegnante della materia sulla quale versa l'esame.
L'esito dell'esame s'indica con punti dall'uno al dieci. Al numero sei corrisponde l'idoneità.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-03-03;4379#art-13