Art. 16
In vigore dal 3 apr 1887
Il Ministero ha facoltà di far visitare la Scuola da persone di sua fiducia e di sospendere il sussidio di cui all' qualora non fossero osservate le disposizioni del presente decreto o le ispezioni dimostrassero che la Scuola non dà risultati soddisfacenti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-03-03;4379#art-16