Art. 2

In vigore dal 3 apr 1887
La spesa di mantenimento è stabilita in annue lire 4000. Essa è sostenuta per lire 1500 dal Municipio, per lire 600 dalla Provincia, per lire 300 dalla Camera di commercio e per lire 1600 dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-03-03;4379#art-2

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