Art. 6

In vigore dal 3 apr 1887
La Giunta municipale ha l'alta sorveglianza della Scuola; la Direzione e l'Amministrazione di essa sono affidate ad un Consiglio direttivo composto di 5 membri: due delegati dal Municipio, uno dal Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, uno dalla Provincia ed uno dalla Camera di Commercio. I delegati durano in carica tre anni, e sono sempre rieleggibili. Il Consiglio sceglie nel suo seno il proprio presidente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-03-03;4379#art-6

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