Art. 5
In vigore dal 3 apr 1887
Il corso si compie in un triennio.
L'anno scolastico comincia il 15 settembre e finisce il 30 giugno.
Il 15 aprile cessa l'orario invernale, ed entra in vigore l'orario estivo.
Le lezioni hanno luogo tutti i giorni feriali in ore serali e la domenica in ore diurne.
La durata complessiva di esse non sarà minore di 2 ore e 1/2 per ciascun giorno nell'orario invernale, e di 2 ore nell'orario estivo pei giorni feriali. Sarà sempre di 3 ore la domenica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-03-03;4379#art-5