Art. 5

In vigore dal 3 apr 1887
Il corso si compie in un triennio. L'anno scolastico comincia il 15 settembre e finisce il 30 giugno. Il 15 aprile cessa l'orario invernale, ed entra in vigore l'orario estivo. Le lezioni hanno luogo tutti i giorni feriali in ore serali e la domenica in ore diurne. La durata complessiva di esse non sarà minore di 2 ore e 1/2 per ciascun giorno nell'orario invernale, e di 2 ore nell'orario estivo pei giorni feriali. Sarà sempre di 3 ore la domenica.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-03-03;4379#art-5

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