Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 3 apr 1887
La Scuola fornisce gl'insegnamenti seguenti: a) Disegno geometrico a mano libera; b) Disegno geometrico colla riga e col compasso; c) Disegno ornamentale; d) Elementi di disegno architettonico; e) Elementi di disegno di macchine; f) Pittura di decorazione; g) Modellazione; h) Regole pratiche per la misurazione delle superficie e dei volumi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-03-03;4379#art-4