DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA·n. 83·3 gennaio 1978
Regolamento di esecuzione della legge 4 luglio 1970, n. 506, concernente norme relative alla tutela della denominazione di origine del prosciutto di Parma, alla delimitazione del territorio di produzione e alle caratteristiche del prodotto.
Vigente dal 20 febbraio 1990 27 articoli 2 vigenze storicizzate
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Art. 1IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 13 della l
Art. 2Si intendono allevati in tabulazione nelle regioni indicate nell'art. 2 della legge i suin
Art. 3La dichiarazione di cui al terzo comma del precedente articolo deve essere depositata pres
Art. 4Per ottenere l'applicazione sulle cosce suine fresche del sigillo previsto dall'art. 5 del
Art. 5L'incaricato dell'organismo abilitato, ad avvenuta operazione, deve redigere per ogni part
Art. 6Salvo che negli ultimi cinque mesi di stagionatura è consentito il trasferimento di cosce
Art. 7La lavorazione del prosciutto di Parma dalla macellazione sino all'apposizione del contras
Art. 8Per la stagionatura le cosce vengono collocate in appositi locali muniti di finestre od al
Art. 9Su istanza del produttore interessato gli incaricati dell'organismo abilitato presenziano
Art. 10Il produttore deve tenere, per ogni stabilimento, un apposito registro suddiviso in fogli
Art. 11Le registrazioni di cui al precedente articolo devono essere effettuate senza abrasioni o
Art. 12Il prosciutto munito di contrassegno può essere disossato. Il limite minimo di peso, fissa
Art. 13Il produttore deve essere iscritto alla camera di commercio, industria, artigianato e agri
Art. 14Ogni stabilimento per essere considerato idoneo alla produzione del prosciutto di Parma, s
Art. 15In caso di provvedimento negativo o di revoca o annullamento del riconoscimento, il sigill